Onorevoli Colleghi! - Le società di mutuo soccorso si sono sviluppate nel nostro Paese nella seconda metà del XIX secolo per supplire alla carenza di ogni forma di Stato sociale e aiutare i lavoratori che si trovavano nell'impossibilità economica di trasferire ad altri il rischio di eventi dannosi, nei quali potessero incorrere, secondo il principio della ripartizione del danno.
Nello specifico le società di mutuo soccorso, regolate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, tuttora vigente e oggetto della presente proposta di legge, sono società mutualistiche, vale a dire che mirano ad attribuire i benefìci della loro attività esclusivamente ai propri soci escludendo ogni forma di scopo di lucro, aventi ad oggetto principale la prestazione di sussidi ai soci in caso di malattia, invalidità e vecchiaia, e la prestazione di sussidi alle famiglie dei soci defunti; esse, inoltre, possono avere come oggetto secondario altre attività di previdenza economica, oltre che attività di carattere culturale.
Questi enti hanno visto diminuire progressivamente la propria importanza e rilevanza sociali, in concomitanza con l'affermarsi, nel corso del XX secolo, delle varie forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
A decorrere dalla seconda metà degli anni novanta del secolo scorso le società di mutuo soccorso si avviano a conoscere una nuova giovinezza candidandosi ad acquisire un ruolo nel quadro dei processi di ristrutturazione dello Stato sociale e del progressivo disimpegno della pubblica amministrazione dai compiti di intervento diretto in materia di assistenza. In questo contesto, un forte impulso al fenomeno è stato dato dalla nuova legislazione in materia sanitaria [articolo 9, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo sostituito dall'articolo 9
1) oggetto esclusivo (possibilità di operare nei soli settori previsti dalla legge, riveduti e corretti tenendo conto delle nuovo contesto socio-economico);
2) acquisizione della personalità giuridica secondo il vigente sistema normativo (quindi regime di responsabilità patrimoniale limitata in conseguenza dell'iscrizione dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico nell'apposita sezione del registro delle imprese);
3) mutualità pura (vale a dire possibilità di agire esclusivamente nei confronti dei soci e divieto di distribuire utili);
4) democrazia (rigorosa applicazione del principio «una testa un voto»);
5) diritti dei soci (possibilità di impugnare le deliberazioni dell'assemblea e di ricorrere al tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dell'organo di controllo);
6) trasparenza contabile e amministrativa (obbligo del bilancio di esercizio, secondo le norme del codice civile, e del bilancio sociale, nonché previsione di un organo di controllo modellato sul collegio sindacale delle società).
Resta il problema della vigilanza sulla loro attività, che la presente proposta di legge risolve attribuendola al Ministero dello sviluppo economico.